Forse non tutti sanno… l’IVA per cassa


28 gennaio 2013 by pbenelli


Tips and Tricks

di Patrizia Benelli

Origine,  evoluzione e opportunità dell’IVA ad esigibilità differita, ovvero dell’IVA per cassa, ma non solo…

L’IVA per cassa, detta anche “cash accounting”, viene introdotta dalla direttiva europea 2010/45/UE che modifica la direttiva 2006/112/UE, la direttiva principale sull’IVA.

L’obiettivo è quello di aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a pagare l’IVA prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro clienti, concedendo agli stati membri la possibilità di introdurre un regime facoltativo di contabilità di cassa, che consenta di calcolare l’IVA da versare non in base alle fatture emesse/ricevute del periodo, ma in base all’incasso/pagamento delle stesse.

L’Italia ha recepito questa direttiva con il Decreto attuativo dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (Decreto Sviluppo) e, a decorrere dal 1 dicembre 2012, le aziende aventi fatturato non superiore a 2 milioni di € possono aderire a questo regime, applicandolo sia alle operazioni attive che alle passive. 

Il concetto di IVA ad esigibilità differita fu introdotto, in Italia, nel lontano 1998, ad esempio per l’emissione di fatture nei confronti degli enti pubblici (art. 6 DPR 633/1972 modificato dal DL 313/1997). Poi dal 2009, in attuazione del decreto Anticrisi (art. 7 del DL 185/2008), le imprese che non superavano il fatturato annuale di 200.000 € potevano emettere fatture ad esigibilità differita, rimandando il versamento dell’IVA all’incasso, e chi riceveva fatture di questo tipo non detraeva l’IVA fino a quando non aveva pagato la fattura. Ora il nuovo regime IVA per cassa, con l’ampliamento del limite di fatturato a 2 milioni di €, cambia faccia e diventa appetibile per numerose piccole imprese.

E’ evidente che quest’opportunità concessa dall’Unione Europea è molto interessante e verosimilmente altri stati membri adotteranno provvedimenti simili a quelli italiani, in considerazione anche della congiuntura economica internazionale poco favorevole che influisce prima di tutto sull’andamento delle piccole e medie imprese.

Ma forse non tutti sanno… cosa comporta la gestione dell’IVA ad esigibilità differita.

La fattura viene emessa e riportata nel registro IVA come inesigibile. La liquidazione dell’IVA,  pur considerando nel totale IVA vendite anche questo tipo di fatture,  calcola il totale IVA a debito al netto dell’IVA inesigibile del periodo. Quando la fattura viene incassata, sia parzialmente che totalmente, l’IVA diventa esigibile, in proporzione o totalmente. Di conseguenza la liquidazione dell’IVA per calcolare il totale IVA a debito somma l’IVA esigibile del periodo. Lo stesso sistema si applica al calcolo del totale IVA a credito per le fatture ricevute non esigibili, o meglio non detraibili. Ne deriva che, adottando questo sistema, l’IVA da versare non è più solo l’IVA fatturata nel periodo al netto dell’IVA detratta, ma si devono sempre considerare nel calcolo anche l’IVA inesigibile e l’IVA esigibile.

Tutto ciò sembra complesso, ma con Mago.net  diventa semplice e automatizzato. 

Mago.net  registra i documenti IVA ad esigibilità differita attraverso appositi modelli contabili in sospensione. L’esigibilità di tali documenti si genera automaticamente con l’aggiornamento delle partite (saldaconto, effetti, mandati, ecc). Il riepilogo generale registri IVA specifica l’IVA inesigibile ed esigibile, sia vendite che acquisti. Ed infine apposite liste permettono di stampare l’elenco dei documenti esigibili e non esigibili del periodo IVA per la verifica degli importi presenti nella liquidazione IVA.

Per approfondire questo argomento puoi rivolgerti al tuo rivenditore di riferimento o consultare il Microarea Help & Information Center.





Forse non tutti sanno... l'evoluzione del reverse charge


15 novembre 2011 by pbenelli


  Tips and Tricks

di Patrizia Benelli

ERP Financial Project & Product Manager

Un sistema in principio adottato nelle operazioni intracomunitarie e poi esteso anche a particolari operazioni nazionali.

Dal 1993, con la nascita del mercato unico europeo e l’abbattimento delle frontiere fiscali, gli acquisti effettuati in ambito intracomunitario sono generalmente assoggettati ad IVA nel paese di destinazione: per assolvere l’imposta al posto del cedente o prestatore si applica il cosiddetto meccanismo dell’inversione contabile (dall’inglese reverse charge).

Recentemente l’Unione Europea ha avviato una fase di sperimentazione consentendo ai singoli stati membri l’applicazione del sistema del reverse charge anche nelle operazioni nazionali di particolari settori, con l’obbiettivo di arginare il fenomeno dell’evasione fiscale: ad esempio fino al 2013 in Italia, Germania e Austria, sarà applicato per i settori della telefonia mobile e dei dispositivi a circuito integrato.

Inoltre un anno fa l’Unione Europea, pubblicando il libro verde sul futuro dell’IVA, ha aperto un dibattito sul sistema IVA con l’obbiettivo della semplificazione, valutando fra l’altro anche la possibilità di obbligare tutti gli stati membri ad applicare sempre il sistema reverse charge alle operazioni nazionali.

Ma nella pratica amministrativa cosa bisogna fare quando si riceve una fattura soggetta a reverse charge? In teoria si dovrebbe registrare la fattura due volte, sia come fattura ricevuta che come fattura emessa, per ottenere quindi non solo la detrazione dell’imposta ma anche il debito d’imposta, compensando di fatto l’IVA calcolata. Un meccanismo che complica necessariamente la registrazione contabile costringendo all’utilizzo di conti di compensazione.

Forse non tutti sanno che… Mago.net da sempre consente di registrare l’inversione contabile, intracomunitaria e non, direttamente in una unica registrazione, utilizzando appositi modelli contabili che prevedono l’annotazione contestuale anche nel registro delle vendite, semplificando così anche la registrazione contabile.

Ma non solo… adesso è possibile registrare in un’unica operazione anche i documenti misti, cioè soggetti a reverse charge solo parzialmente, caso sempre più probabile a seguito dell’introduzione del reverse charge solo in particolari settori.

Per approfondire questo argomento puoi rivolgerti al tuo rivenditore di riferimento. Inoltre, se hai aderito al nostro servizio M.L.U. puoi seguire il corso NON EXISTING PAGEMago.net – Reverse charge oppure consultare il Microarea Help & Information Center.









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